Il Fondo Rischi Fughe Acqua, attivo in CADF e aggiornato nelle modalità di adesione nel 2021, rappresenta una tutela concreta contro il rischio di ricevere bollette di importo particolarmente elevato a causa di perdite occulte verificatesi a valle del contatore, quindi all’interno dell’impianto privato.
Per le nuove utenze non è necessario presentare alcuna richiesta di adesione: la quota viene automaticamente inserita nella bolletta dell’acqua, in proporzione al periodo di fatturazione. Tutte le persone titolari di un’utenza che non abbiano formalizzato una richiesta di non adesione risultano già coperte dal Fondo.
Chi non desidera aderire può comunicarlo a CADF Spa. È sempre possibile recedere dal Fondo in qualsiasi momento sottoscrivendo la rinuncia presso i nostri sportelli, oppure collegandosi sul sito www.cadf.it allo sportello on line (previa registrazione) cliccando il tasto “Guasti” – “Richiesta Recesso Fondo Fughe” ed allegando un documento di riconoscimento valido.
La quota di adesione nel 2026 resta invariata rispetto agli anni precedenti: 15 euro all’anno (IVA inclusa) per ciascun nucleo familiare, concessione o unità immobiliare, anche in caso di utenze condominiali. L’importo viene calcolato secondo il criterio pro die: ad esempio, in una bolletta trimestrale sarà pari a 3,75 euro (IVA inclusa).
È possibile aderire al Fondo anche dopo una precedente rinuncia, sottoscrivendo l’adesione presso i nostri sportelli oppure collegandosi sul sito www.cadf.it allo sportello on line (previa registrazione) cliccando il tasto “Guasti” – “Richiesta Adesione Fondo Fughe” ed allegando fotografia della lettura aggiornata del contatore. In caso di nuova adesione, la copertura decorre dopo 30 giorni dalla ricezione della richiesta; l’azienda si riserva la facoltà di verificare la lettura comunicata.
Per essere rimborsabile, la perdita d’acqua deve derivare da un evento accidentale, fortuito e involontario, avvenuto a valle del contatore o dell’impianto privato, in una parte della rete non visibile e non rilevabile dall’esterno. Sono escluse dal rimborso le perdite dovute a malfunzionamento o uso scorretto delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori o attrezzature installate nella rete privata.
L’accesso al Fondo è previsto quando la perdita determina un consumo fatturato superiore del 100% rispetto al consumo medio effettivo dell’utenza (calcolato su base pro die) negli ultimi due anni, con riferimento allo stesso periodo di fatturazione.
In termini pratici: se il consumo medio trimestrale è di 50 metri cubi, la perdita sarà rimborsabile quando il consumo supera i 100 metri cubi, ovvero il doppio della media.
Il rimborso viene calcolato secondo questi criteri:
- all’utenza viene fatturato un volume pari alla media dei consumi dello stesso periodo dei 2 anni precedenti aumentata del 100%;
- l’importo relativo ai consumi eccedenti tale soglia è coperto dal Fondo, fino a un massimo di 10.000 euro.
In caso di rottura, quindi, chi aderisce al Fondo non pagherà più del doppio del proprio consumo medio, comprensivo delle tariffe di acqua, fognatura e depurazione. I metri cubi eccedenti saranno coperti dal Fondo per quanto riguarda la tariffa dell’acqua (fino al limite di 10.000 euro), mentre i costi di fognatura e depurazione relativi alla parte eccedente saranno interamente a carico dell’azienda, senza limiti di importo.
L’utilizzo del Fondo è consentito una sola volta per anno solare per ciascun impianto.
Si ricorda che è buona norma controllare periodicamente il proprio impianto privato verificando che l’apposito indicatore di consumo del contatore (stellina) non segnali un prelievo in presenza di rubinetti chiusi.






