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Gennaio 2022

 

Il Fondo Rischi Fughe Acqua è riproposto anche per il 2022 con le stesse caratteristiche dell’anno scorso.

I nuovi utenti e coloro che erano già utenti l’anno scorso, che vorranno aderire al Fondo Rischi Fughe Acqua non dovranno fare nulla in quanto si vedranno addebitata la quota di adesione nella bolletta dei consumi acqua in proporzione al periodo di fatturazione, con l’ulteriore vantaggio, per chi ha attivato la domiciliazione bancaria o postale, che non dovrà più recarsi in posta per eseguire il pagamento. Pertanto tutti gli utenti che non hanno inoltrato domanda di “mancata adesione” continueranno ad essere coperti dal rischio di vedersi recapitare bollette con importi elevatissimi a causa di rotture occulte.

Chi invece non vorrà aderire al Fondo Rischi Fughe Acqua, istituito per la copertura del maggior consumo dovuto a rotture occulte private a valle del contatore, dovrà comunicare la “non adesione “in forma scritta (lettera, fax o mail) indicando il codice contratto di riferimento o altro codice identificativo del contratto intercorrente con C.A.D.F. S.p.A. Coloro che hanno inoltrato precedentemente la “richiesta di non adesione” non dovranno fare nulla perché continueranno ad essere esclusi dal Fondo.

L’importo della quota di adesione non ha subito variazioni rispetto al passato ed è pari ad euro/anno 15,00 (iva compresa) per famiglia o concessione o unità immobiliare se l’utenza è condominiale e sarà fatturata con il criterio pro die: ad esempio la bolletta trimestrale riporterà la quota di euro 3,75 iva compresa.

È data comunque la facoltà di recedere in qualunque momento dal Fondo, così come è possibile aderire successivamente ad un diniego, inviando apposita richiesta scritta (lettera, fax o mail) indicando la lettura del contatore. Nel caso di adesione successiva la copertura avrà decorrenza dopo 30 giorni successivi alla data di arrivo della richiesta e l’Azienda si riserva la possibilità di eseguire la verifica della lettura.

La fuga di acqua “rimborsabile” deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito e involontario avvenuto a valle del contatore o impianto privato e in ogni caso in una parte della rete non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese; saranno escluse le perdite derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie e degli scarichi privati.

Per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, la fuga di acqua deve aver fatto registrare un volume fatturato superiore al 100 % rispetto al consumo medio effettivo (pro die) dell’utenza nell’ultimo biennio riferito al medesimo periodo di calcolo della bolletta.

Se l’utente ha una media di consumo di 50 mc. nel trimestre ove si è verificata la rottura, la fuga sarà rimborsabile se supera i 100 mc. cioè il doppio del suo consumo medio.

Il rimborso sarà determinato come segue:

  • Fatturazione all’utente del volume di acqua calcolato come media dei consumi incrementato del 100%;
  • L’intero importo riferito ai volumi che eccedono del 100% la media dei consumi sarà addebitato al Fondo Fughe con un limite massimo di 10 mila euro.

Quindi l’utente in caso di rottura non pagherà oltre il doppio del suo consumo medio (assoggettato a tariffa acqua, fognatura e depurazione).

I mc che saranno stornati saranno a carico del Fondo Rischi Fughe Acqua per quanto riguarda la tariffa acqua per un importo massimo di 10 mila euro e la parte relativa alla fognatura e depurazione sarà a carico dell’Azienda senza alcun limite.

L’utente che non aderirà al Fondo avrà in caso di rottura tutti i mc fuoriusciti addebitati alla tariffa acqua. L’addebito della fognatura e depurazione sarà solo sino al doppio del consumo medio in quanto C.A.D.F. S.p.A. si farà carico comunque della differenza tra il doppio del consumo medio e il quantitativo di mc fuoriusciti.

L’utilizzo del Fondo può essere concesso, relativamente al medesimo impianto, una sola volta per anno solare.