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Nella gestione del servizio idrico integrato, operano numerose professionalità in ogni settore.

I letturisti sono professionisti che svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio dei consumi d’acqua degli utenti, garantendo un servizio efficiente e trasparente. Tuttavia, è necessario ricordare che la loro attività è regolamentata da precise norme che rispettano la privacy e la sicurezza delle proprietà private.

I letturisti sono incaricati di rilevare i consumi idrici presso le abitazioni e le attività commerciali. Il loro compito è quello di accedere ai contatori dell’acqua, solitamente situati all’esterno, ma che possono trovarsi anche all’interno delle proprietà private. Ricordiamo che il personale CADF non può in nessun caso entrare se il proprietario o un rappresentante autorizzato non sia presente.

Le letture dei consumi idrici vengono effettuate da CADF due volte l’anno, come stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Questa periodicità permette di monitorare in modo regolare i consumi, emettere la corretta fatturazione e di individuare eventuali anomalie o perdite nell’utilizzo dell’acqua.

Durante le operazioni di rilevamento, i letturisti registrano i dati dei contatori e li trasmettono all’Ufficio Utenza CADF, consentendo una fatturazione accurata e trasparente per gli utenti. Inoltre possono individuare eventuali situazioni di inefficienza o perdite.

Anche gli utenti svolgono però un ruolo fondamentale in questo processo: oltre al monitoraggio dei consumi attraverso l’autolettura, si devono occupare della manutenzione dei pozzetti dei contatori per garantirne la pulizia e l’accessibilità (si sottolinea l’invito a non posizionare oggetti pesanti o ingombranti, come ad esempio bidoni della spazzatura o vasi, sui pozzetti o nelle immediate vicinanze, per non impedirne l’accesso) e per richiedere tempestivamente un intervento in caso di problemi o emergenze.

In conclusione, l’attività dei letturisti rappresenta un importante pilastro per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per garantire un servizio efficiente e affidabile agli utenti. Rispettando le norme di privacy e di sicurezza, il loro lavoro contribuisce a monitorare i consumi e a individuare eventuali criticità.

 

Dalla Carta dei servizi: Carta_Servizio_idrico_integrato-CADF_aggiornamento.pdf

Doveri dell’Utente (a pagina 3)

In conformità delle leggi e norme vigenti, l’Utente dovrà:

  1. rendersi responsabile della tenuta e custodia del contatore o complesso di misura;
  2. prendere le precauzioni idonee, secondo l’ordinaria diligenza, a prevenire manomissioni o guasti, compresi i guasti provocati dal gelo, della conduttura di presa, del contatore ed altri apparecchi di proprietà del Gestore indennizzando questi nel caso di riparazioni o sostituzioni a lui imputabili;
  3. ricercare ed eliminare guasti e perdite nelle condotte interne, e nei tratti di condotta a valle del punto di consegna qualora il guasto sia all’interno della proprietà privata evitando al Gestore l’obbligo di segnalare anomali consumi di acqua;
  4. prendere le necessarie misure ad evitare danni o disturbi eventualmente provocati da una interruzione programmata o d’emergenza della fornitura;
  5. evitare alterazioni delle caratteristiche dell’acqua prodotte da proprie apparecchiature, impianti o trattamenti;
  6. evitare l’apertura non autorizzata di idranti e bocche da incendio per usi diversi da quelli a cui sono esclusivamente destinati, nel caso di alimentazione da presa priva di contatore unicamente a ciò destinata;
  7. consentire il libero accesso ai locali ove sono installati i contatori;
  8. utilizzare l’intera portata erogata da idranti, bocche ed impianti antincendio esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni di estinzione, nel caso di alimentazione da presa priva di contatore unicamente a ciò destinata;
  9. verificare periodicamente l’efficienza degli impianti antincendio;
  10. evitare il collegamento di impianti privati di emungimento con la rete idrica pubblica.

 

Dal Regolamento: 1453363667_Cadf_regolamento_01_16.pdf

Art. 4 Obblighi degli utenti (a pagina 5)

Gli utenti assumono i seguenti obblighi:

  1. a) di non rivendere o sub-fornire l’acqua a stabili o porzioni di stabili (anche se propri) non compresi nel contratto di fornitura;
  2. b) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e misura, conservandone intatti i sigilli, e dare tempestiva comunicazione al Gestore nel caso di una loro eventuale rottura ed in genere di non commettere alcun abuso nell’utilizzo della fornitura;
  3. c) di autorizzare, permettere e facilitare in ogni tempo al personale del Gestore o a suoi incaricati l’accesso ai contatori ed a tutti punti di diramazioni esterne ed interne per controllare l’esatta osservanza del Regolamento. Nei casi e tutte le volte in cui la lettura dei contatori non possa essere eseguita dagli incaricati del Gestore, questi lasceranno una cartolina-avviso agli utenti interessati, invitandoli a eseguire essi stessi detta lettura, secondo le istruzioni contenute nell’avviso stesso. La mancata comunicazione, nel termine di dieci giorni, dei dati di lettura da parte degli utenti interessati, autorizza il Gestore a fatturare un presunto consumo, pari a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente, salvo conguaglio;
  4. d) di eseguire, alle scadenze stabilite, i pagamenti da essi dovuti con le modalità che saranno indicate dal Gestore.